I soggetti che non hanno aderito su base volontaria al sistema hanno l'obbligo di continuare a tenere un registro di carico e scarico cartaceo su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo.
I registri di carico e scarico sono integrati con i formulari di indentificazione per il trasporto dei rifiuti o con la copia della Scheda SISTRI Area Movimentazione trasmessa dall'impianto di destinazione.
I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
La disciplina di riferimento rimane il Decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148.
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