Registro di carico e di scarico dei rifiuti
Il registro di carico e di scarico dei rifiuti stabilito dall’ Art. 190 decreto legislativo 152 del 2006 nella parte IV è lo strumento richiesto per dimostrare la tracciabilità e la corretta gestione dei rifiuti.
In particolare, i produttori hanno l’obbligo di annotare le operazioni di carico e di scarico effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio delle operazioni di smaltimento e recupero.
La nostra azienda fornisce ai nostri clienti un servizio completo di assistenza per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti in piena conformità con la normativa vigente.
Contattaci per affidarti al nostro servizio di assistenza nei territori delle province di Varese, di Como e nelle zone limitrofe: saremo a tua completa disposizione!
Chi ha l’obbligo di compilare il registro di carico e di scarico dei rifiuti
L’Art.190 del decreto legislativo 152 del 2006 nella parte IV stabilisce anche i soggetti obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Tra questi, ci sono enti ed imprese che producono:
Rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie;
Rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con più di 10 dipendenti;
Rifiuti derivanti dall’attività di trattamento rifiuti;
Trasportatori professionali di rifiuti.
A partire da dicembre 2024, entrerà in funzione il RENTRI (Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti) che andrà a sostituire progressivamente la tenuta cartacea dei registri di carico e scarico.



